"La rivoluzione antispecista è la rivoluzione del terzo millennio e riassume tutte le rivoluzioni degli ultimi secoli. Le riassume e le ricomprende tutte perché contesta non specifiche discriminazioni, di genere, di razza, di posizione sociale ed economica, di età, ma l'idea stessa della discriminazione, ed estende il rifiuto delle discriminazioni a tutti gli esseri senzienti. Ammettere una ragione qualsiasi per discriminare pone a rischio qualsiasi pretesa antidiscriminatoria". V.POCAR

martedì 20 marzo 2012

Disegno di legge n. 3129.






Ecco il testo dell'art. 14 del disegno di legge n. 3129, ovverosia il testo all'esame della quattordicesima commissione parlamentare che si occupa delle Politiche dell'Unione europea! 

Ecco i commi da cui dipendono la vita o la morte di esseri innocenti!

Continuiamo a lottare per difendere i loro diritti!!



Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

    1. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l’osservanza e l’applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all’interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
        b) vietare l’utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
        c) vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;
        d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e dell’impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente;
        e) vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari;
        f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale;
        g) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
    2. Dall’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Qui sotto il testo completo del disegno:

Nessun commento:

Posta un commento