Ecco il testo dell'art. 14 del disegno di legge n. 3129, ovverosia il testo all'esame della quattordicesima commissione parlamentare che si occupa delle Politiche dell'Unione europea!
Ecco i commi da cui dipendono la vita o la morte di esseri innocenti!
Continuiamo a lottare per difendere i loro diritti!!
Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)
1. Ai fini dell’attuazione della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della
presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in
vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il
principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare
l’osservanza e l’applicazione del principio della sostituzione, della riduzione
e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi
alternativi e di un biostatistico all’interno di ogni organismo preposto al
benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli
animali usati a fini scientifici;
b)
vietare l’utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie
in via d’estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni
o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate
alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai
princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della
salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e dell’impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente;
e) vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari;
f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale;
g) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
c) vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e dell’impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente;
e) vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari;
f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale;
g) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
2. Dall’attuazione dei princìpi e
criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione
della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Qui sotto il testo completo del disegno:
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